AVVERTENZA:
   Il  titolo  del  presente  decreto  e' stato sostituito, nel testo
soprariportato, dalla legge di conversione.
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
 
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
  1.   Per   la  prevenzione  e  la  tutela  da  azioni  criminose  e
danneggiamenti, in tutti (( i musei e le biblioteche statali, nonche'
negli  archivi  di  Stato  ))  in  cui  siano   installati   impianti
audiovisivi (( di sicurezza )) e' autorizzato, anche in assenza degli
addetti  ai  servizi  di  vigilanza dei locali aperti al pubblico, il
controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali  esposti  o
comunque raccolti e depositati.